Statuto del Panathlon Club Forlì


Riportiamo in questa pagina la stesura integrale dello Statuto del Panathlon Club Forlì attualmente in vigore, approvato nell’Assemblea del 16 novembre 2009.

Ci piace tuttavia ricordare anche la prima edizione dello statuto, che potete trovare a questo link in un dattiloscritto dell’epoca.


TITOLO I

IL CLUB

Art. 1 – Costituzione – Denominazione – Emblema

Comma 1. Il Club di Forlì del Panathlon International (P.I.), d’ora innanzi nel presente Statuto chiamato per brevità Club, costituito il 14 febbraio 1959, è un’associazione aconfessionale, apartitica, senza distinzione di sesso, di razza e di nazionalità e senza fini di lucro.

Comma 2. Esso è componente del P.I. e funziona come Club di servizio secondo le norme dello Statuto e del Regolamento del P.I. stesso, conformando ad esse la propria attività.

Comma 3. Il suo motto è “Ludis lungit“. Ha per emblema un disco di fondo azzurro, recante al centro l’immagine in oro della fiaccola olimpica accesa ed attorno le parole “Panathlon International”, il tutto inserito in un doppio cerchio diviso in cinque spazi con i colori dei cerchi olimpici, al disopra del quale sono riportate in oro le parole “Club di Forlì”.

Art. 2 – Territorio – Sede

Comma 1. Il territorio del Club comprende tutta l’area del comprensorio forlivese.

Comma 2. Il Club ha sede in Forlì.

Art. 3 – Finalità

Comma 1. Il Club ha per finalità l’affermazione dell’ideale sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.

Comma 2. A tale scopo:

a) favorisce l’amicizia fra tutti i panathleti e quanti operano nella vita sportiva;

b) agisce, con azioni sistematiche e continue, per la diffusione della concezione dello sport ispirato all’etica della responsabilità, alla solidarietà ed al fair play, quali elementi della cultura degli uomini e dei popoli;

c) promuove studi e ricerche sui problemi dello sport e dei suoi rapporti con la società, divulgandoli nell’opinione pubblica in collaborazione con le diverse istituzioni culturali;

d) attua forme concrete di partecipazione, intervenendo nei procedimenti di proposta, consultazione e programmazione nel campo dello sport con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali e regionali;

e) si adopera affinchè la possibilità di una sana educazione sportiva venga garantita ad ognuno, senza distinzione di razza, di sesso e di età, soprattutto attraverso la promozione di attività giovanile e scolastica,culturale e sportiva;

f) instaura rapporti permanenti con le istituzioni pubbliche locali e con i responsabili locali dello sport, assicurando contributi propositivi alle iniziative amministrative e concreto impegno nella fase organizzativa ed operativa;

g) quale Club di servizio, respinge il ricorso a tutti i tipi di doping, di violenza, di razzismo e di corruzione e si impegna ad incentivare e a sostenere le attività a favore dei disabili, le attività per la prevenzione della tossicodipendenza e per il recupero delle sue vittime, le iniziative di solidarietà con i veterani sportivi, la promozione e la realizzazione dei programmi di educazione alla non violenza e di dissuasione dal doping;

h) attua nel proprio territorio ogni iniziativa idonea al raggiungimento della finalità istituzionale.

Comma 3. L’attività del Club si fonda sul volontariato dei propri soci.

Art. 4 – Anno sociale

Comma 1. L’anno sociale del Club corrisponde all’anno solare.

Art. 5 – Diritti e doveri del Club

Comma 1. Il Club, quale componente del P.I., esercita tutti i diritti ed assume tutti i doveri stabiliti dall’art. 3 dello Statuto del P.I. e dall’art. 4 del relativo Regolamento.

Comma 2. In particolare il Club è tenuto a versare al P.I. la quota annuale pro-capite di affiliazione, nella misura stabilita dall’Assemblea Generale del P.I., quota da pagare in due rate uguali, una entro il 28 febbraio e l’altra entro il 31 luglio di ciascun anno. Parimenti è tenuto al versamento della quota distrettuale e della quota di Area.

 

TITOLO II

I SOCI

Art. 6 – Soci del Club

Comma 1. I soci del Club si suddividono nelle seguenti categorie:

– Soci ordinari.

– Soci onorari.

Art. 7 – Soci ordinari

Comma 1. Possono essere soci ordinari del Club le persone maggiorenni, d’ambo i sessi, che si siano dedicate o che si dedichino alle attività sportive agonistiche o non agonistiche, dirigenziali, promozionali e culturali, distinguendosi per una carriera significativa con comportamenti consoni alle finalità panathletiche.

Comma 2. Ogni socio ordinario è nominato in rappresentanza di una delle categorie sportive comprese nell’elenco allegato al Regolamento del P.I.

Comma 3. Il Consiglio Direttivo può chiedere al Presidente del P.I. di consentire l’inserimento di discipline aventi rilevanza locale.

Art. 8 – Ammissione dei soci ordinari

Comma 1. La proposta di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo da almeno due soci del Club, di cui almeno uno garante, e corredata dal curriculum completo dell’aspirante.

Comma 2. Il Consiglio Direttivo del Club, all’inizio del suo mandato, istituisce permanentemente un’apposita commissione, costituita da almeno tre soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, avente lo scopo di effettuare l’istruttoria circa l’ammissibilità dell’aspirante al Club. Tale commissione ha la medesima durata del Consiglio Direttivo che l’ha istituita ed è rinnovabile.

Comma 3. La commissione riferisce gli esiti dell’istruttoria, con un parere di ammissibilità, al Consiglio Direttivo che, in apposita riunione, delibera, all’unanimità dei presenti, l’ammissione.

Comma 4. L’ammissione del nuovo socio ordinario avviene in forma solenne.

Art. 9 – Doveri e diritti dei soci ordinari

Comma 1. Con l’ammissione il socio ordinario si impegna sul suo onore a:

a) perseguire le finalità statutarie del P.I.;

b) conformare la propria condotta, dovunque egli operi, ai principi etici enunciati nella Carta del Panathleta;

c) partecipare agli incontri e alle riunioni sociali;

d) cooperare attivamente, in prima persona, ad ogni iniziativa promossa dal Club, o da questi organizzata in attuazione di deliberazioni del P.I., del Distretto e dell’Area, anche mediante l’assunzione di specifici ruoli nei “services”;

e) adempiere agli obblighi di carattere economico stabiliti dal Club ed in particolare versare la quota sociale stabilita annualmente dall’Assemblea dei soci, comprensiva del contributo dovuto al P.I., al Distretto e all’Area, da corrispondersi o in un’unica soluzione entro il 15 febbraio o in due rate semestrali rispettivamente entro il 15 febbraio e il 15 luglio di ciascun anno;

f) sottoporre ogni eventuale controversia attinente i comportamenti nell’attività panathletica esclusivamente agli Organi di giustizia interna del P.I.;

g) accettare, inoppugnabilmente, tutte le determinazioni degli Organi statutari e tutte le decisioni emesse dai competenti Organi di giustizia interna, una volta divenute definitive.

Comma 2. Il socio ordinario ha diritto di candidarsi alle cariche sociali nei termini e modi stabiliti al successivo art. 6 – comma 6, di partecipare alle Assemblee del Club ed alle votazioni, se in regola con le quote sociali. Ha diritto di fregiarsi del distintivo del P.I.

Comma 3. I soci ordinari che hanno compiuto gli 82 anni di età ed hanno maturato almeno 20 anni d’anzianità di iscrizione mantengono la qualifica di panathleti anche se impediti a partecipare alle attività del club e possono essere esentati, su richiesta del Club e del socio agli organi competenti, dal pagamento della quota annuale di affiliazione al P.I., al Distretto ed all’Area.

Art. 10 – Soci onorari

Comma 1. Il Club può nominare soci onorari:

a) soci ordinari del Club che abbiano maturato almeno 20 anni di iscrizione e che abbiano dato un importante contributo alla vita del Club;

b) personalità di prestigio non socie in riconoscimento di eccezionali meriti acquisiti nella promozione dei valori panathletici.

La nomina dei soci onorari è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti.

Comma 2. I soci onorari di cui alla lettera a) conservano tutti i diritti dei soci ordinari; ad essi spettano tutti gli obblighi dei soci ordinari ad eccezione del pagamento della quota sociale annua.

I soci onorari di cui alla lettera b) godono di tutti i diritti dei soci ordinari ad eccezione del diritto di candidarsi alle cariche sociali e del diritto di voto nelle Assemblee; ad essi spettano tutti gli obblighi dei soci ordinari ad eccezione del pagamento della quota sociale annua.

Comma 3. Le quote annuali di affiliazione al P.I., al Distretto e all’Area dei soci onorari sono a carico del Club.

Art. 11 – Trasferimenti

Comma 1. Su richiesta del socio che abbia trasferito la propria residenza o il proprio domicilio in territorio di altro Club, il Club di Forlì segnala il nominativo alla Segreteria Generale del P.I., al Distretto, all’Area ed al Club competente per territorio che, qualora accetti l’interessato, lo registra tra i propri soci, riconoscendogli l’anzianità maturata.

Comma 2. Il socio che, pur non avendo mutato la propria residenza o il proprio domicilio, intenda trasferirsi ad altro Club, deve richiedere, per iscritto, la relativa autorizzazione al Consiglio Direttivo del Club. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo conceda l’autorizzazione ne informerà, oltre l’interessato, l’altro Club, la Segreteria Generale del P.I., il Presidente del Distretto e il Governatore d’Area. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non si pronunci sulla richiesta del socio entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, l’autorizzazione si intende accordata.

Comma 3. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo neghi, per giustificati motivi, l’autorizzazione, l’interessato può presentare ricorso nei modi e termini indicati all’art. 25 del presente Statuto.

Comma 4. Il Club registra, entro 30 giorni, i nominativi di quei panathleti che, provenienti da altri club, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento ad esso stesso.

Comma 5. Il versamento della quota semestrale di affiliazione al P.I., al Distretto e all’Area per i soci trasferiti al Club di Forlì, è a carico del Club stesso soltanto nel caso in cui alla data di scadenza del termine utile per il versamento della quota il socio risulti già iscritto al Club di Forlì.

Art. 12 – Impedimenti e dimissioni

Impedimenti

Comma 1. Il socio che, per ragioni personali, sia temporaneamente impedito a partecipare alla vita del Club, può chiedere al Presidente un periodo di esonero fino ad un anno, rinnovandolo sino ad un massimo di due anni complessivi.

Comma 2. Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, esonera il socio da ogni impegno e da ogni onere finanziario verso il Club ad eccezione della quota di affiliazione al P.I., al Distretto ed all’Area. Al termine del periodo annuale, se non si verifica il rinnovo dell’esonero, o biennale d’esonero, il socio rientra automaticamente a far parte del Club.

Dimissioni

Comma 3. Il socio che intenda dimettersi presenta lettera di dimissioni al Presidente del Club, motivandole sinteticamente.

Comma 4. Il Presidente, nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo, sottopone la richiesta del socio al Consiglio, il quale delibera, a maggioranza semplice, l’accettazione o meno.

Comma 5. In caso di accettazione, essa è comunicata dal Segretario del Club all’interessato e per conoscenza alla Segreteria Generale del P.I., al Presidente del Distretto e al Governatore d’ Area. Le dimissioni decorrono ad ogni effetto dal 30 dicembre successivo alla data d’accettazione da parte del Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto al versamento della quota sociale dovuta sino alla fine dell’anno in corso.

Comma 6. In caso di mancata accettazione delle dimissioni la delibera è comunicata verbalmente dal Presidente all’interessato, che è invitato a ritirarle. Se questi insiste, anche solo verbalmente con il Presidente, le dimissioni devono essere accettate.

Comma 7. Ove la persona che si è dimessa da socio intenda rientrare nel Club, deve fare domanda scritta di riammissione al Presidente che la sottopone al Consiglio Direttivo, il quale, constatato che dopo le dimissioni non sono maturate ragioni ostative, riammette l’interessato nel Club, fatta salva la pregressa anzianità.

Art. 13 – Provvedimenti a carico del socio

Comma 1. Nei confronti del socio inadempiente o responsabile di violazione statutaria o regolamentare, a seconda della natura e gravita del fatto contestato, il Consiglio Direttivo adotta le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) sospensione dall’attività sociale fino ad un anno;

c) decadenza;

d) radiazione.

Comma 2. L’adozione dei provvedimenti sopraindicati deve essere preceduta dall’espletamento della seguente procedura.

Il Presidente sollecita per iscritto il socio inadempiente ad ottemperare ai propri obblighi statutari, o il socio responsabile di violazioni statutarie o regolamentari a giustificare il suo comportamento.

Nel caso in cui il socio non adempia alla richiesta del Presidente entro i successivi quindici giorni dal sollecito, il Presidente gli invia un riservato richiamo scritto, intimandogli l’ottemperanza.

Trascorsi trenta giorni dal richiamo senza che il socio abbia provveduto, la situazione è sottoposta al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Comma 3. Il Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei motivi di applicazione di una delle sanzioni, con provvedimento motivato adotta la sanzione del caso, a maggioranza semplice dei componenti. Il Presidente comunica per iscritto il provvedimento al socio entro i successivi dieci giorni.

Comma 4. Per la radiazione si applica la stessa procedura prevista per gli altri provvedimenti, salva la necessità di una maggioranza deliberante di tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.

Comma 5. Il socio ha facoltà di proporre ricorso avverso il provvedimento disciplinare inflittogli, nei modi e nei termini indicati all’art. 25 del presente Statuto.

Comma 6. I provvedimenti relativi ai soci colpiti da sanzione oppure decaduti o radiati con decisione definitiva e non più impugnabile, devono essere comunicati dal Segretario del Club, entro quindici giorni, al Governatore d’ Area, al Presidente del Distretto ed alla Segreteria Generale del P.I.

Comma 7. I soci radiati dal Club non possono essere riammessi nel Club stesso, né ammessi in altro Club del P.I.

Art. 14 – Attività sociali

Comma 1. Il Club programma e realizza le attività funzionali alla finalità di cui al precedente art. 3, fermo restando che per qualsiasi attività fuori dall’ambito del proprio territorio è tenuto a richiedere l’autorizzazione:

a) del Governatore per le iniziative a livello di Area;

b) del Presidente del Distretto per iniziative a livello nazionale.

Comma 2. Il Club si riunisce periodicamente, preferibilmente con cadenze ricorrenti, in luogo, giorno ed ora fissati dal Consiglio Direttivo .Nel corso delle riunioni, non necessariamente conviviali, sono trattate in ordine prioritario le risoluzioni approvate dai congressi internazionali, quelle approvate dalle assemblee e dai congressi del Distretto e di Area, gli argomenti attinenti alle finalità del Club di cui all’art. 3 del presente Statuto.

Comma 3. Il Club promuove e organizza, singolarmente o con altri soggetti pubblici o privati, riunioni pubbliche (convegni, seminali, tavole rotonde ecc.) in sedi aperte alla cittadinanza, sui temi attinenti alle finalità del movimento panathletico, compatibilmente con le possibilità finanziarie e logistiche.

Comma 4. Il resoconto delle riunioni è inviato, a cura del Segretario del Club, al P.I., al Presidente del Distretto e al Governatore d’Area.

Comma 5. Il Presidente del P.I., i Dirigenti Centrali, il Presidente del Distretto e il Governatore d’Area, o loro rappresentanti ufficiali, possono presenziare alle riunioni del Club con diritto di precedenza, secondo le regole del cerimoniale del P.I.

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TITOLO III

GLI ORGANI DEL CLUB

Art. 15 – Organi del Club

Comma 1. Sono Organi del Club:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Presidente del Club;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.);

e) il Collegio Arbitrale (C.A.).

Art. 16 – Assemblea

Comma 1. L’Assemblea è l’assise di tutti i soci regolarmente iscritti e, per quanto concerne i soci ordinari, in regola con il pagamento delle quote sociali. Essa può essere ordinaria e straordinaria.

Comma 2. L’assemblea ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo, è convocata dal Presidente e si svolge, annualmente, entro il mese di gennaio. L’avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Comma 3. L’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione deve comprendere i seguenti argomenti:

a) relazione del Consiglio Direttivo sull’attività sociale dell’anno decorso e linee programmatiche sull’attività del nuovo anno, con particolare riferimento alle azioni di servizio;

b) consuntivo finanziario dell’anno decorso;

c) relazione del C.R.C, sul consuntivo di cui alla lettera b);

d) progetto di bilancio preventivo;

e) determinazione da parte dell’Assemblea della quota sociale annua per il nuovo anno, proposta dal Consiglio Direttivo;

f) ogni altro argomento di carattere generale attinente alle finalità del Club.

Comma 4. L’Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali è convocata con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo e deve svolgersi entro il mese di novembre del 2° anno del mandato biennale. L’ordine del giorno deve comprendere:

a) relazione del Consiglio Direttivo uscente sull’attività sociale svolta nel secondo anno del biennio;

b) consuntivo finanziario;

c) relazione del C.R.C, sul consuntivo di cui alla lettera b);

d) determinazione da parte dell’Assemblea della quota sociale annua per il nuovo anno, proposta dal Consiglio Direttivo;

e) determinazione da parte dell’Assemblea del numero di consiglieri da eleggere per il nuovo biennio;

f) elezione del Presidente del Club;

g) elezione degli altri Organi sociali con votazioni separate;

h) ogni altro argomento di carattere generale attinente alle finalità del Club.

Comma 5. L’Assemblea straordinaria può essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, sia su iniziativa dello stesso Consiglio Direttivo che su richiesta scritta e motivata di almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto, in ogni tempo, con avviso spedito almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea, per discutere e deliberare su:

a) modifiche allo Statuto del Club;

b) elezione del Presidente in caso di vacanza per qualsiasi causa di detta carica;

c) elezione dei Consiglieri venuti a mancare in numero non superiore alla metà nel corso del mandato;

d) rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo in caso di vacanza, nel corso del mandato, di oltre la metà dei Consiglieri;

e) elezione dei componenti degli altri Organi sociali, venuti a mancare;

f) argomenti proposti da almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto;

g) motivi di particolare interesse, gravita ed urgenza;

h) adozione del Regolamento del Club;

i ) scioglimento del Club.

Comma 6. Il socio che intenda candidarsi ad una delle cariche sociali previste nel presente Statuto deve darne comunicazione scritta alla Segreteria del Club almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea elettiva. I candidati alle cariche sociali hanno diritto di prendere la parola in sede di Assemblea per presentare la propria candidatura.

Comma 7. Il Consiglio Direttivo, nell’indire l’Assemblea, nomina la Commissione Verifica Poteri, composta di tre membri, per il controllo della legittimazione dei votanti, della validità delle deleghe e l’ammissione alle votazioni. La Commissione rilascia le schede di ammissione al voto.

Comma 8. Per la validità dell’Assemblea ordinaria e di quella straordinaria che non debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento del Club, è necessaria, in prima convocazione, la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di Voto; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto presenti di persona o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti validi.

Comma 9. Per la validità dell’Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di modifica dello Statuto è necessaria, in prima convocazione, la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

Comma 10. Per la validità dell’Assemblea straordinaria che debba deliberare su proposte di scioglimento del Club, è necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. L’Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.

Comma 11. Per voti validamente espressi si intende il numero dei voti disponibili in Assemblea, diminuito del numero delle astensioni e, in caso di votazione a scrutinio segreto, delle schede bianche e delle schede nulle.

Per la validità delle votazioni è necessario che i voti validamente espressi non siano mai inferiori alla metà più uno del numero degli ammessi al voto.

Comma 12. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. E’ ammessa una sola delega per socio, sia nelle Assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie.

Comma 13. L’Assemblea, all’inizio dei lavori, nomina fra i soci presenti e aventi diritto di voto, esclusi coloro che ricoprono cariche sociali o che sono candidati a ricoprirle, in caso di Assemblea elettiva, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario dell’Assemblea, nonché i componenti del Collegio degli scrutatori. Detta nomina avviene con votazione palese (alzata di mano) o anche per acclamazione.

Le votazioni concernenti tutte le delibere, escluso lo scioglimento del Club, si svolgono per alzata di mano e controprova.

La votazione per lo scioglimento del Club si svolge a scrutinio segreto.

Le elezioni di tutte le cariche sociali devono svolgersi mediante votazione a scrutinio segreto.

Comma 14. Il Presidente è eletto, con votazione separata, a maggioranza assoluta dei voti. Nel caso di più candidati, se alla prima votazione non viene raggiunta la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione nella quale vale la maggioranza semplice.

Gli altri Organi societari sono eletti a maggioranza semplice. In caso di parità di voti nelle elezioni degli altri Organi societari prevalgono i candidati aventi maggior anzianità di appartenenza al Club.

Comma 15. Copia del verbale dell’Assemblea è inviata a cura del Segretario del Club, entro i successivi quindici giorni, alla Segreteria Generale del P.I., al Presidente del Distretto e al Governatore d’Area.

Comma 16. Contro le deliberazioni assembleari del Club viziate, a parere del socio, da violazioni statutarie e/o regolamentari, il socio stesso ha facoltà di proporre ricorso nei modi e termini indicati all’art. 25 del presente Statuto.

Art. 17 – Presidente

Comma 1. Il Presidente del Club è eletto dall’Assemblea dei soci con votazione separata. Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del Regolamento del P.I., la sua carica ha durata biennale con decorrenza dal 1° gennaio successivo all’elezione ed è rinnovabile per un solo altro biennio.

Comma 2. Il Presidente è il legale rappresentante del Club, detiene la firma sociale, sovrintende a tutte le attività del Club, presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile della precisa osservanza da parte del Club delle norme statutarie e regolamentari del P.I.

Comma 3. In caso di estrema urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti necessari ad evitare pregiudizio al Club con l’obbligo di sottoporli, nella prima riunione utile, all’esame del Consiglio Direttivo che, valutata la sussistenza dei presupposti, li ratifica nella sua prima riunione.

Comma 4. Il Presidente uscente (Past President), ove abbia completato il proprio mandato, fa parte del successivo Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Comma 5. In caso di vacanza della carica di Presidente, o in caso d’impedimento definitivo dello stesso, ne assume la funzione il Vicepresidente più anziano per appartenenza al Club che dovrà convocare, entro sessanta giorni dal verificarsi della vacanza, l’Assemblea straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente che resterà in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Comma 6. In caso di cessazione anche non contemporanea dalla carica, durante il mandato, di oltre la metà dei consiglieri originariamente eletti, il Presidente decade dalla carica insieme all’intero Consiglio Direttivo ed in tal caso si provvede secondo quanto previsto al successivo art. 19 – comma 10. Il Presidente eserciterà da solo, fino all’Assemblea straordinaria elettiva, l’ordinaria amministrazione.

Comma 7. E’ istituito, quale organo consultivo del Presidente, l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Past-President, dai Vicepresidenti e dal Segretario.

Art. 18 – Presidente onorario

Comma 1. L’Assemblea dei soci può eleggere, su proposta del Consiglio Direttivo, un Presidente onorario, scelto tra i past-president che abbia reso servizi eccezionali alla causa del Club. L’elezione può avvenire anche per acclamazione; in caso di votazione a scrutinio segreto l’elezione si considera valida se ottiene il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti.

Comma 2. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. È esentato dal pagamento della quota sociale annua.

Comma 3. La quota annuale di affiliazione al P.I., al Distretto e all’Area del Presidente onorario è a carico del Club.

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Comma 1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci con votazione separata. Dura in carica due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Comma 2. Il Consiglio è composto dal Presidente, da un numero di Consiglieri non superiore a nove, stabilito dall’Assemblea prima che si proceda alle elezioni, e dall’ultimo Past-President, sempre che sussista la condizione prevista all’art. 17 – comma 4.

Comma 3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Comma 4. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, due Vicepresidenti, il Segretario del Club ed il Tesoriere.

Comma 5. Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione del Club ed esercita ogni potere per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo che per le materie riservate dallo Statuto all’Assemblea dei soci.

Comma 6. I compiti del Consiglio Direttivo sono principalmente i seguenti:

a) nominare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere;

b) realizzare i fini sociali;

c) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei soci;

d) amministrare i fondi del Club;

e) predisporre il bilancio annuale consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea dei soci;

f) predisporre la relazione sulla gestione annuale del Club da presentare all’Assemblea dei soci;

g) proporre all’Assemblea dei soci, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, modifiche allo Statuto;

h) vigilare sull’osservanza, da parte dei soci, dello Statuto e del Regolamento del Club, dello Statuto e del Regolamento del P.I. e dei Regolamenti del Distretto e dell’Area,

i) deliberare sull’ammissione di nuovi soci;

l) deliberare le sanzioni da adottare nei confronti dei soci;

m) ogni altro compito riservato dal presente Statuto al Consiglio Direttivo.

Comma 7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Delibera, salvo i casi in cui è specificatamente previsto dal presente Statuto, con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno sei volte all’anno e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richieda almeno la metà dei suoi componenti.

Comma 8. I Consiglieri che, nello stesso anno, risultino assenti non giustificati per tre riunioni, anche non consecutive, decadono dalla carica.

Comma 9. Qualora durante il biennio vengano a mancare, anche non contemporaneamente, uno o più dei Consiglieri originariamente eletti, in numero non superiore alla metà, si provvederà al subentro, nell’ordine di votazione dei non eletti nell’ultima Assemblea elettiva.

Qualora il subentro risulti, sia parzialmente che totalmente, impossibile per mancanza di non eletti, il Presidente convoca l’Assemblea straordinaria dei soci per l’elezione dei Consiglieri mancanti, da tenersi entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’evento.

Comma 10. In caso di vacanza, anche non contemporanea, durante il biennio, di oltre la metà dei Consiglieri originariamente eletti, l’intero Consiglio Direttivo decade insieme al Presidente, il quale provvederà a convocare l’Assemblea straordinaria dei soci per l’elezione delle nuove cariche sociali, da tenersi entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’evento.

Comma 11. I singoli Consiglieri subentrati o eletti, come indicato al comma 9, il Presidente e l’intero Consiglio Direttivo eletti come indicato al comma 10, restano in carica fino al termine del mandato biennale in corso.

Comma 12. La mancata approvazione da parte dell’Assemblea dei soci della relazione annuale del Consiglio Direttivo determina la decadenza dello stesso, nella sola ipotesi in cui la reiezione ottenga il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.

Art. 20 – Collegio dei Revisori Contabili (C.R.C.)

Comma 1. Il Collegio dei Revisori Contabili, d’ora innanzi, nel presente articolo, chiamato per brevità Collegio, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Essi sono eletti dall’Assemblea dei soci, entro il mese di novembre del 2° anno di mandato, con un’unica votazione specifica a scrutinio segreto, dalla quale risulteranno componenti effettivi i tre candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti e componenti supplenti i successivi due.

Comma 2. La seduta costitutiva dell’intero Collegio sarà convocata dal Presidente del Club e avrà come primo argomento all’ordine del giorno la nomina del Presidente del Collegio, scelto tra i suoi componenti effettivi a maggioranza assoluta dei membri del Collegio.

Comma 3. Le riunioni successive del Collegio sono convocate dal Presidente del Collegio stesso e costituite dai tre componenti effettivi.

Comma 4. Il Collegio dura in carica due anni con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di decadenza nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, del Consiglio Direttivo del Club, il Collegio non decade, ma resta in carica fino al termine del mandato.

Comma 5. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, di uno o più componenti effettivi o di impedimento dei medesimi per oltre due sedute consecutive, essi vengono suffragati di diritto dai componenti supplenti secondo l’ordine delle preferenze ottenute in sede di elezione. In tal caso si provvederà alla elezione dei componenti supplenti venuti a mancare, in occasione della prima Assemblea utile.

Comma 6. Nel caso risulti impossibile suffragare interamente i componenti effettivi cessati dalla carica nel corso del mandato, deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente del Club l’Assemblea straordinaria,da svolgersi entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’evento, necessaria per l’elezione dei componenti mancanti che resteranno in carica fino al termine del mandato in corso.

Comma 7. Nel caso in cui, durante il mandato, il Presidente del Collegio cessi, per qualsiasi motivo da detta carica, ma non da quella di componente del Collegio, dovrà essere urgentemente convocata dal Presidente del Club la riunione del Collegio per la nomina del suo nuovo Presidente

Comma 8. Per l’espletamento delle sue funzioni il Collegio ha diritto d’accesso agli atti e ai documenti contabili del Club ed in particolare:

a) vigila e verifica periodicamente l’andamento della gestione economica e finanziaria, controllando le scritture contabili e la consistenza di cassa, i libri sociali ed i bilanci;

b) redige la relazione annuale a corredo del rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

Comma 9. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Le delibere sono assunte con la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Comma 10. Il Presidente del Collegio ha facoltà di intervenire, con diritto di parola, ma non di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Collegio Arbitrale (C.A.)

Comma 1. Il Collegio Arbitrale, d’ora innanzi, nel presente articolo, chiamato per brevità Collegio, è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti. Essi sono eletti dall’Assemblea dei soci, entro il mese di novembre del 2° anno di mandato, con un’unica votazione specifica a scrutinio segreto, dalla quale risulteranno componenti effettivi i tre candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti e componenti supplenti i successivi due.

Comma 2. La seduta costitutiva dell’intero Collegio sarà convocata dal Presidente del Club e avrà come primo argomento all’ordine del giorno la nomina del Presidente del Collegio, scelto tra i suoi componenti effettivi a maggioranza assoluta dei membri del Collegio.

Comma 3. Le riunioni successive del Collegio sono convocate dal Presidente del Collegio stesso e costituite dai tre componenti effettivi.

Comma 4. Il Collegio dura in carica due anni con decorrenza dal 1° febbraio successivo alla sua elezione ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di decadenza nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, del Consiglio Direttivo del Club, il Collegio non decade, ma resta in carica fino al termine del mandato.

Comma 5. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi causa, di uno o più componenti effettivi o di impedimento dei medesimi per oltre due sedute consecutive, essi vengono suffragati di diritto dai componenti supplenti secondo l’ordine delle preferenze ottenute in sede di elezione. In tal caso si provvedere alla elezione dei componenti supplenti venuti a mancare, in occasione della prima Assemblea utile.

Comma 6. Nel caso risulti impossibile suffragare interamente i componenti effettivi cessati dalla carica nel corso del mandato, deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente del Club l’Assemblea straordinaria,da svolgersi entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell’evento, necessaria per l’elezione dei componenti mancanti che resteranno in carica fino al termine del mandato in corso.

Comma 7. Nel caso in cui, durante il mandato, il Presidente del Collegio cessi, per qualsiasi motivo da detta carica, ma non da quella di componente del Collegio, dovrà essere urgentemente convocata dal Presidente del Club la riunione del Collegio per la nomina del suo nuovo Presidente.

Comma 8. Il Collegio giudica, in prima istanza, sui ricorsi dei soci,come indicato all’art. 25 del presente Statuto.

Comma 9. Il presidente del Collegio può essere invitato, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando vengano trattati argomenti rientranti nella competenza del Collegio stesso.

Art. 22 – II Segretario

Comma 1. Al Segretario del Club sono riservati i seguenti compiti:

a) dare esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Presidente;

b) provvedere all’organizzazione dell’attività del Club;

c) svolgere le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio di Presidenza;

d) curare la tenuta dei libri sociali;

e) provvedere alla compilazione ed all’aggiornamento del libro dei soci e del libro delle cariche sociali, curandone la conservazione.

Art. 23 – II Tesoriere

Comma 1. Al Tesoriere del Club sono riservati i seguenti compiti:

a) curare l’amministrazione del Club secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare sovrintendere e controllare la gestione di cassa del Club, della quale è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo;

b) elaborare e sottoscrivere la bozza di bilancio consuntivo dell’anno precedente e di bilancio preventivo per l’anno successivo.

Art. 24 – Incompatibilità

Comma 1. Ogni carica sociale elettiva, che non sia onoraria, è incompatibile con altre cariche sociali e con cariche di Area, di Distretto ed internazionali del P.I.

Comma 2. In caso si verifichi l’incompatibilità, l’interessato deve optare entro dieci giorni per una delle due cariche con dichiarazione scritta o presentata nel termine predetto all’organo cui attiene la carica precedentemente ricoperta.

Comma 3. In difetto di opzione l’assunzione della nuova carica comporta la decadenza di diritto da quella precedentemente ricoperta.

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TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 – Ricorsi – Garanzie – Procedure

Comma 1. Il socio ha facoltà di proporre ricorso:

a) contro i provvedimenti disciplinari adottati, nei suoi confronti, dal Consiglio Direttivo del Club (v. art. 13 );

b) contro il provvedimento del Consiglio Direttivo che neghi al socio l’autorizzazione al trasferimento ad altro Club (v. art. 11 – comma 3 );

c) contro il socio o i soci che, a suo parere, avessero contravvenuto, con il loro comportamento, ai doveri di cui all’art. 9 – comma 1 del presente Statuto.

Comma 2. Il ricorso deve essere proposto, in prima istanza, al Collegio Arbitrale del Club e inoltrato al medesimo e comunicato alla parte contro interessata, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo o dal verificarsi del comportamento contro il quale si vuole ricorrere.

Il Collegio Arbitrale del Club decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso e comunica la decisione, nel testo integrale, entro i successivi venti giorni.

Comma 3. Nel caso in cui il ricorso venga respinto il socio ha facoltà di proporre ricorso, comunicandolo alla parte contro interessata:

– in seconda istanza, entro dieci giorni dalla notizia del provvedimento, al Collegio Arbitrale di Area che decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso e comunica la decisione, nel testo integrale, agli interessati, entro i successivi venti giorni;

– in terza istanza, entro quindici giorni dalla notizia del provvedimento del Collegio Arbitrale di Area, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. che decide inappellabilmente entro quaranta giorni dal ricevimento del ricorso e comunica la decisione agli interessati entro i successivi trenta giorni.

Comma 4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 la controparte ha analoga facoltà di proporre ricorso, con l’osservanza delle stesse procedure, in prima istanza al Collegio Arbitrale di Area e in seconda istanza al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I., ove ne abbiano interesse.

Comma 5. Contro le deliberazioni delle Assemblee del proprio Club viziate, a suo parere, da violazioni statutarie o regolamentari, il socio ha facoltà di proporre ricorso al Collegio Arbitrale di Area. Il ricorso va inoltrato al Collegio e comunicato alla parte contro interessata entro dieci giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea. Il Collegio Arbitrale di Area decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso e comunica la decisione, nel testo integrale, agli interessati entro i successivi venti giorni. Nel caso in cui il ricorso venga respinto il socio ha facoltà di proporre ricorso, in seconda istanza, entro quindici giorni dal ricevimento della decisione del Collegio Arbitrale di Area, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I. che decide inappellabilmente entro quaranta giorni dal ricevimento del ricorso e comunica la decisione entro i successivi trenta giorni. II Consiglio Direttivo del Club ha analoga facoltà di ricorso, con l’osservanza delle stesse procedure, in un’unica istanza, al Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria del P.I., ove ne abbia interesse.

Art. 26 – Revisione dello Statuto

Comma 1. Le proposte di modifica dello Statuto che non siano in contrasto con lo Statuto e con il Regolamento del P.I., possono essere formulate:

a) dal Consiglio Direttivo del Club,

b) da almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto,

Dette proposte sono sottoposte dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea Straordinaria con la modalità di cui all’art. 16 – comma 9 del presente Statuto.

Art. 27 – Scioglimento del Club

Comma 1. La proposta di scioglimento del Club è sottoposta dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea straordinaria, con le modalità di cui all’art. 16 – comma 10 del presente Statuto.

Comma 2. Della convocazione dell’Assemblea è data tempestiva comunicazione, a cura del Segretario del Club, al Presidente del P.I., al Presidente del Distretto e al Governatore di Area.

Comma 3. Non si da luogo allo scioglimento nel caso in cui almeno dodici soci si impegnino a proseguire l’attività del Club.

Comma 4. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina due fiduciari, scelti fra i soci, per lo svolgimento delle operazioni attinenti alla liquidazione del Club.

Comma 5. L’eventuale saldo attivo proveniente dalla liquidazione sarà devoluto al P.I. ovvero ad iniziative sportive locali a carattere sociale.

Art. 28 – Norme finali

Comma 1. Al presente Statuto sono allegate e ne fanno parte integrante, la “Carta del Panathleta” e la “Carta del Fair Play”, approvate dal Consiglio Internazionale del P.I.

Comma 2. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento del P.I. e dei Regolamenti del Distretto e dell’Area.

Comma 3. Il presente Statuto, una volta approvato dall’Assemblea straordinaria del Club, entra in vigore all’atto della sua ratifica da parte del Comitato di Presidenza del P.I. e contestualmente cessa la validità del precedente Statuto.

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